Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Dal giorno in cui andra' in attivita' la presente Legge gli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, trascorso detto termine, e dentro l'anno successivo, potranno ancora registrarsi mediante il pagamento delle pene e sovratasse dalla Legge stabilite.

[2]Trascorso l'anno predetto, la registrazione non potra' aver luogo tranne che mediante il pagamento del doppio di dette pene e sopratasse.

[3]Eguale norma sara' applicata agli atti e scritti in contravvenzione alla Legge sul bollo.

Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-07-19;4480~art13 · fonte del testo

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