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[1]Dal giorno in cui andra' in attivita' la presente Legge gli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, trascorso detto termine, e dentro l'anno successivo, potranno ancora registrarsi mediante il pagamento delle pene e sovratasse dalla Legge stabilite.
[2]Trascorso l'anno predetto, la registrazione non potra' aver luogo tranne che mediante il pagamento del doppio di dette pene e sopratasse.
[3]Eguale norma sara' applicata agli atti e scritti in contravvenzione alla Legge sul bollo.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
