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Il multiplo dell'imposta per la valutazione degli immobili, di che al n. 2 dell'articolo 23 della Legge di registro, e' portato da 100 a 120; ed il maggiore o minor valore che possa dar luogo al ricorso per perizia sopra domanda rispettivamente dell'Amministrazione o della parte, e' ridotto dal quarto all'ottavo.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 1 luglio 1874
