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[1]Le rendite sono iscritte, o a persona determinata, od al portatore.
[2]Le prime sono rappresentate da titoli nominativi, le seconde da titoli al portatore.
[3]Gli uni e gli altri sono soggetti al diritto di bollo di centesimi cinquanta.
Testo in vigore dal 24 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
