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[1]Con Regio Decreto saranno stabilite le norme per le Direzioni speciali, per le esecuzioni forzate delle rendite, e per quanto altro occorrera' all'eseguimento della presente legge.
[2]Potra' anche essere conferita per Decreto Reale alle Direzioni speciali la facolta':
- a)Di operare le traslazioni e i tramutamenti delle iscrizioni nominative alle Direzioni speciali deferite e di surrogarne i titoli con altri titoli nominativi od al portatore, a termini dell'art. 18 e seguenti;
- b)Di eseguire le annotazioni dei vincoli e delle ipoteche che alle dette iscrizioni nominative si riferissero.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Dat. a Torino addi' 10 luglio 1861.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Miglietti.
[7]Pietro Bastogi.
Testo in vigore dal 24 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
