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Le rendite inscritte sul Gran Libro non potranno mai in nessun tempo, o per qualunque causa, anche di pubblica necessita', venire assoggettate ad alcuna speciale imposta, e il loro pagamento non potra' mai in nessun tempo, o per qualunque causa, anche di pubblica necessita', venir diminuito o ritardato.
Testo in vigore dal 24 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
