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Allorquando sopra istanza di chi ha una ipoteca speciale e convenzionale sulla iscrizione nominativa a tenore del successivo art. 24 e' seguita la vendita forzata della rendita, puo' il compratore in ordine all'atto di acquisto ottenere la traslazione al proprio nome, e se il possessore vincolato rifiuta la consegna del certificato, non e' necessario farne il deposito.
Testo in vigore dal 24 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
