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[1]Le traslazioni delle iscrizioni nominative potranno effettuarsi:
- a)Mediante convenzione notarile o giudiziale;
- b)Mediante dichiarazione fatta presso l'Amministrazione del Debito pubblico dal titolare o da un suo speciale procuratore, nominato in forma autentica;
[2]La firma del dichiarante dovra' essere autenticata per guarentire l'identita' e la capacita' giuridica della persona, da un agente di cambio, ovvero da un notaio ove non sono a cio' esclusivamente destinati gli agenti di cambio;
- c)Mediante esibizione del certificato portante dichiarazione di cessione con firma del titolare, autenticata, per guarentire l'identita' e la capacita' giuridica della persona, da un agente di cambio, ovvero nei luoghi nei quali non sono a cio' esclusivamente destinati gli agenti di cambio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale che sia a cio' per legge o per regolamento speciale deputato.
[3]Anche nel primo e nel secondo caso si dovra' fare il deposito del certificato.
Testo in vigore dal 24 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
