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[1]Le iscrizioni a nome di minori, o di altri amministrati, porteranno la menzione dello stato e della qualita' dei titolari, ed il nome del tutore od altro legittimo rappresentante della persona o del patrimonio cui spettano.
[2]I tutori, curatori od amministratori saranno risponsabili della mancanza di tale indicazione.
Testo in vigore dal 24 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
