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[1]Le iscrizioni nominative dovranno essere fatte a nome di una sola persona o di un solo stabilimento o corpo morale.
[2]Potranno farsi a nome di piu' minori, o di altri amministrati, purche' siano rappresentati da un sol tutore, curatore od amministratore.
Testo in vigore dal 24 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
