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[1]Nei mulini, a cui non fosse possibile o conveniente applicare un contatore dei giri, od altro congegno meccanico, la tassa sara' pagata sul prodotto presuntivo della macinazione di ciascun mulino.
[2]L'accertamento si fara' nei modi e colle forme stabilite dalle Leggi del 14 luglio 1864, n. 1830, 28 giugno 1866, n. 3023, e 28 maggio 1867, n. 3719, per la ricchezza mobile.
[3]La tassa sara' pagata alle epoche e nei modi da stabilirsi dall'Amministrazione finanziaria.
[4]L'esercente del mulino, in vicinanza del quale ne venisse istituito un nuovo, o quello che esisteva aumentasse il numero o la potenza delle sue macine, potra' presentare una dichiarazione rettificativa ed ottenere la riduzione del canone anche nel decorso dell'anno, quando giustifichi che da cio' sia derivata la diminuzione di un decimo o piu' dell'ordinario lavoro.
Testo in vigore dal 1 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
