Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1868 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
In difetto della denunzia di cui all'articolo precedente, il mugnaio, oltre la multa nella quale incorrera' a termini dell'art. 16, paghera' la tassa di macinazione, dal momento dell'ultima verificazione sino a quello in cui il guasto sara' constatato, alla ragione del massimo lavoro fatto dalla macina in un tempo eguale.
Testo in vigore dal 1 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
