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[1]La quota di cui all'articolo precedente sara' stabilita mediante convenzione tra il mugnaio e l'Amministrazione, avuto riguardo alla qualita' e potenza degli apparecchi ed al sistema di macinatura.
[2]Se l'accordo non potra' conseguirsi, sara' in facolta' dell'Amministrazione di appaltare la tassa; se non vorra' valersi di questa facolta', si ricorrera' al giudizio di uno o tre periti nominati dal Presidente del Tribunale, secondo la importanza dei casi. Il giudizio dei periti sara' esecutivo, salvo alle parti il ricorso all'Autorita' giudiziaria per il regolamento definitivo della quota ed il diritto ai relativi conguagli.
[3]Tranne il caso dell'appalto del dazio, tanto l'Amministrazione, quanto i mugnai, potranno chiedere di anno in anno la revisione della convenzione medesima ed un nuovo giudizio di periti, se non potesse conseguirsi l'accordo.
[4]Questa revisione potra' essere richiesta anche durante l'anno, quando si verificassero nuovi fatti straordinari ed imprevisti.
Testo in vigore dal 1 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
