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La presente Legge andra' in attivita' col 1° gennaio 1869; e, a datare da tal giorno, le disposizioni dell'art. 5 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023, saranno applicate eziandio ai redditi provenienti dai titoli del Debito Pubblico, pei quali si riscuotera' l'imposta di ricchezza mobile, mediante ritenuta, all'atto del pagamento degl'interessi fatto dal Tesoro cosi' all'interno che all'estero.
Testo in vigore dal 1 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
