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Gl'Impiegati dello Stato od altri pubblici Agenti, che si rendessero colpevoli di collusione nella macinazione di contrabbando, incorreranno nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla presente Legge, ed, in caso di corruzione, saranno puniti inoltre colla interdizione dai pubblici uffizi e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e la quale non potra' essere minore di 250 lire, senza pregiudizio del disposto delle Leggi penali generali.
Testo in vigore dal 1 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
