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[1]Saranno sottoposti a multa da lire 50 a lire 500 gli esercenti di mulini:
[2]1° che non fossero forniti della prescritta licenza, o non l'avessero rinnovata in tempo debito;
[3]2° che non dessero subito avviso all'Agente finanziario dei guasti e delle alterazioni avvenute nel congegno meccanico applicato dall'Amministrazione;
[4]3° che continuassero a macinare dopo e finche' duri la sospensione contemplata dall'articolo precedente;
[5]4° che rifiutassero ai Delegati dell'Amministrazione finanziaria o dell'Autorita' giudiziaria l'entrata nei luoghi, o si opponessero all'esercizio delle facolta' di cui e' cenno all'art. 13;
[6]5° che togliessero o guastassero i contatori od altri congegni applicati d'ordine del Governo, ne mutassero le indicazioni, ne levassero, alterassero o falsificassero i bolli; e, tanto in questo, quanto nei casi accennati al numero 4 del presente articolo, e al numero 3 dell'articolo precedente, senza pregiudizio delle disposizioni delle Leggi penali generali.
Testo in vigore dal 1 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
