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[1]Il Governo potra' sospendere dall'esercizio del mulino per tempo determinato, previo diffidamento al proprietario, il mugnaio:
[2]1° che rimanga in arretrato del pagamento oltre il termine prescritto dal Regolamento, del canone o della tassa dovuta;
[3]2° che non dichiari entro il termine prescritto l'aumento del numero o della potenza delle macine;
[4]3° che scientemente esiga dai contribuenti un compenso maggiore di quello che la Legge prescrive.
Testo in vigore dal 1 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
