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[1]I Delegati dell'Autorita' finanziaria avranno pur sempre diritto di entrare nei locali addetti alla macinazione, farvi le verificazioni occorrenti, e prendere ispezione dei registri.
[2]Essi potranno anche adire l'Autorita' giudiziaria per le visite domiciliari che si rendessero necessarie nel caso di non dichiarato esercizio di macinazione.
Testo in vigore dal 1 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
