Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1868 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Chiunque esercita un mulino sara' tenuto a dichiararlo all'Autorita' finanziaria entro un mese dalla pubblicazione della presente Legge; e chi intende nell'avvenire d'impiantare un mulino nuovo, di attivarne un antico, o di aumentare il numero delle macine di un mulino in esercizio, dovra' fare la menzionata dichiarazione all'Autorita' finanziaria due mesi prima di por mano al lavoro di macinazione.
Testo in vigore dal 1 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
