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[1]E' imposta a favore dello Stato una tassa sulla macinazione dei cereali, giusta la tariffa seguente:
[2]Grano a quintale.............. L. »
[3]Granturco e segala, id........... » 1. »
[4]Avena, id.................. » 1.20
[5]Altri cereali, legumi secchi e castagne... » 0.50
[6]Questa tassa dovra' essere pagata dall'avventore nelle mani del mugnaio, prima dell'esportazione delle farine.
Testo in vigore dal 1 agosto 1868 al 1 luglio 1874
