Art. 4
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[1]Con la legge di assestamento del bilancio del 1892-93 del Fondo per il Culto, in esecuzione dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887 n. 4727, sara' stanziato il fondo sufficiente per liberare i comuni del Regno di quanto pagano in surrogazione delle abolite decime e nei limiti dalla stessa legge stabiliti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Monza, addi' 30 giugno 1892.
[4]UMBERTO.
[5]Giolitti. Bonacci.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 6 luglio 1892 al 16 dicembre 2009
