Art. 3
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A datare dal 1° luglio 1892 il supplemento di congrua che si concede ai parroci del Regno verra' elevato alla cifra di lire 800, dedotti i pesi patrimoniali. Non appena vi saranno i mezzi disponibili la congrua dei parroci sara' portata a lire 900, e quindi al massimo definitivo di lire 1000 al netto.
Testo in vigore dal 6 luglio 1892 al 16 dicembre 2009
