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[1]I prodotti del suolo e della industria e gli oggetti di qualsiasi specie e natura importati nei porti italiani con bastimenti spagnuoli, e reciprocamente i prodotti del suolo e dell'industria e gli oggetti di qualsiasi specie e natura importati nei porti della penisola spagnuola ed isole adiacenti con bastimenti italiani, qualunque sia l'origine e da qualsiasi paese abbia luogo l'importazione, non pagheranno diversi o maggiori diritti d'entrata, ne' saranno sottoposti ad altri carichi e formalita' che se fossero importati sotto la bandiera nazionale.
[2]Cio' nonostante fino al 1° gennaio 1872 le merci specificate nella disposizione terza della Tariffa spagnuola annessa al presente Trattato pagheranno in Ispagna, come misura di transizione allorche' saranno importate in bastimenti italiani, una piccola sopratassa graduale fissata dalla detta disposizione.
[3]Se si arrivasse a ribassare o sopprimere questa sopratassa prima della citata epoca in favore della bandiera di una terza Nazione, la bandiera italiana avra' diritto allo stesso ribasso o soppressione.
[4]I prodotti del suolo e dell'industria e gli oggetti di qualsiasi specie e natura, che potranno essere legalmente esportati o riesportati dai porti dell'una delle Parti contraenti con bastimenti nazionali, potranno essere ugualmente esportati o riesportati con bastimenti dell'altro Stato senza pagare diversi o maggiori diritti, e senza essere sottoposti ad altri carichi o formalita', che se l'esportazione o riesportazione degli stessi oggetti avesse luogo con bastimenti nazionali.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 9 maggio 2025
