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In tutto cio' che concerne il collocamento delle navi, il loro carico e discarico nei porti, rade, seni e baie, e generalmente per tutte le formalita' e disposizioni qualsiensi cui possono essere sottoposte le navi mercantili, il loro equipaggio ed i loro carichi, si conviene che non verra' accordato ai legni nazionali alcun privilegio o favore, che non sia ugualmente acconsentito a quelli dell'altro Stato, essendo precisa volonta' delle Parti contraenti che, anche per questo rispetto, i loro bastimenti siano trattati sul piede della piu' perfetta uguaglianza.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 9 maggio 2025
