Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 settembre 1870 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Saranno interamente esenti dal diritto di tonnellaggio e spedizione:
[2]1° I bastimenti che, entrati in zavorra in un porto o rada qualsiasi, ne ripartiranno in zavorra;
[3]2° I bastimenti che, passando da un porto di uno dei due Stati in altro o diversi porti del medesimo Stato, sia per isbarcarvi tutto o parte del loro carico, sia per comporvi o completarvi il carico, giustificheranno di aver gia' pagati questi diritti;
[4]3° I bastimenti che, entrati con carico in un porto, sia volontariamente, sia in approdo forzato, ne usciranno senza avervi fatto operazioni di commercio.
[5]Non saranno considerate, in caso di approdo forzato, come operazioni di commercio lo sbarco ed il ricarico delle merci per riparazione della nave, il trasbordo sovr'un'altra nave in caso di innavigabilita' della prima, le spese necessarie per le vettovaglie dell'equipaggio e la vendita delle merci avariate, allorche' l'Amministrazione delle Dogane vi avra' prestato il suo assenso.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 9 maggio 2025
