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I sudditi di ciascuno dei due Stati godranno sul territorio dell'altro degli stessi diritti che competono ai nazionali per tutto quanto concerne la proprieta' delle marche di fabbrica o di commercio, dei disegni o modelli industriali o di fabbrica di qualsiasi specie.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 9 maggio 2025
