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Nella spedizione delle mercanzie ad valorem e in tutte le questioni che potessero insorgere fra gli interessati e le Amministrazioni doganali, ognuno dei due paesi agira' in base alle proprie Leggi, con intelligenza pero' che il trattamento applicato da una Parte alle merci portate sotto bandiera dell'altra non sara' meno favorevole di quello applicato alla bandiera nazionale, o a quella della Nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 9 maggio 2025
