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[1]Art. IX.

[2]Gli Italiani in Messico ed i messicani in Italia saranno esenti da ogni servizio personale negli eserciti di terra e di mare, guardie e milizie nazionali, come pure da requisizioni o contribuzioni di guerra, da prestanze o imprestiti forzosi, siano essi pecuniari, o in natura, a meno che tali requisizioni, prestanze o contribuzioni stano imposti sulla proprieta' immobile del paese, nel qual caso dovranno pagarli nel modo stesso che i nazionali. In tutti gli altri casi non potranno essere obbligati, per quanto riguarda le loro proprieta' mobili ed immobili, ad altri oneri od imposte all'infuori di quelle cui siano soggetti i nazionali stessi, od i cittadini della nazione piu' favorita. Rimane stipulato che chi reclamasse l'applicazione dell'ultima parte di questo articolo potra' scegliere tra i due trattamenti quello che piu' gli convenga.

Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-08-31;543~art9 · fonte del testo

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