Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Art. IX.
[2]Gli Italiani in Messico ed i messicani in Italia saranno esenti da ogni servizio personale negli eserciti di terra e di mare, guardie e milizie nazionali, come pure da requisizioni o contribuzioni di guerra, da prestanze o imprestiti forzosi, siano essi pecuniari, o in natura, a meno che tali requisizioni, prestanze o contribuzioni stano imposti sulla proprieta' immobile del paese, nel qual caso dovranno pagarli nel modo stesso che i nazionali. In tutti gli altri casi non potranno essere obbligati, per quanto riguarda le loro proprieta' mobili ed immobili, ad altri oneri od imposte all'infuori di quelle cui siano soggetti i nazionali stessi, od i cittadini della nazione piu' favorita. Rimane stipulato che chi reclamasse l'applicazione dell'ultima parte di questo articolo potra' scegliere tra i due trattamenti quello che piu' gli convenga.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
