Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Art. VIII.
[2]Gli italiani in Messico ed i messicani In Italia avranno come i nazionali il diritto di acquistare, possedere e trasmettere per successione, testamento, donazione, od in qualunque altro modo, i beni mobili situati nei rispettivi territori, senza che possano essere obbligati a pagare altri o piu' alti diritti di successione, o di traslazione di dominio, che quelli imposti in casi simili ai nazionali stessi.
[3]In quanto all'acquisto, o possessione dei beni immobili, gli italiani in Messico ed i messicani in Italia saranno trattati come i sudditi o cittadini della nazione piu' favorita.
[4]I loro eredi e rappresentanti legali potranno succedere loro in detti beni mobili ed immobili ed entrarne in possesso, tanto personalmente quanto per mezzo di procuratori, nello stesso modo e colle stesse forme legali che i naturali del paese.
[5]I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti che risiedano temporariamente o permanentemente nei domini e possessioni dell'altra saranno soggetti alle leggi del paese di loro residenza, quelle specialmente che fissano i diritti e le obbligazioni degli stranieri, alle stesse condizioni che i cittadini o sudditi della nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
