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[1]Art. VII.

[2]Gli italiani in Messico ed i messicani in Italia godranno del beneficio della assistenza giudiziaria, conformandosi alle leggi del paese nel quale detta assistenza fosse invocata. Cio' nondimeno, lo stato di indigenza, oltreche' colle formalita' prescritte da quelle leggi, dovra' comprovarsi per mezzo delle competenti autorita' del paese d'origine del reclamante, e i certificati di questi ultimi dovranno essere legalizzati dall'agente diplomatico o consolare dell'altro paese, e rimessi pel tramite del suo Governo.

Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-08-31;543~art7 · fonte del testo

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