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[1]Art. VI.
[2]I cittadini delle due Nazioni godranno nel territorio dell'una e dell'altra della piu' completa e costante protezione per le loro persone e proprieta'. Potranno ricorrere ai tribunali di giustizia per la tutela e difesa dei loro diritti, in tutte le istanze ed in tutti i gradi di giurisdizione stabiliti dalle leggi.
[3]Avranno facolta' di avvalersi degli avvocati, patrocinatori, od agenti di qualsiasi classe stimino a proposito per rappresentarli od agire in loro nome; il tutto conforme alle leggi del paese; infine, godranno a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno concessi ai nazionali, assoggettandosi pel godimento di tali franchigie alle stesse condizioni che gli ultimi.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
