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[1]Art. V.
[2]Saranno rispettate le abitazioni, le fabbriche, i magazzini e i negozi dei cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti nei dominii possedimenti dell'altra, come pure lo saranno tutte le localita' annesse e destinate ad abitazione, o al commercio.
[3]Non si permetteranno perquisizioni, o visite domiciliari in queste abitazioni, o loro dipendenze, o l'esaminare i libri, carte, o conti, se non alle condizioni e colle formalita' prescritte dalle leggi per i naturali del paese.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
