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[1]Art. XXV.
[2]Il Governo messicano, qualora si promovessero, sia in Italia che in un altro paese, per conto suo, o per sue concessioni, per opera di privati o di societa', arruolamenti di emigranti italiani per gli Stati Uniti Messicani, provvedera' perche' i contratti a proporsi sieno equi e le promesse attuabili e che gli stessi contratti, se equi, vengano scrupolosamente eseguiti. Invigilera' in questi casi che il trasporto, lo sbarco e lo stabilimento di detti emigranti abbiano luogo secondo le norme dell'umanita', dell'igiene, della sicurezza; punira' infine severamente chiunque inganni in qualsiasi modo l'emigrante o ne abusi, e dara' la sua migliore assistenza a quest'ultimo, quando fosse stato ingannato o abusato, perche', a termini delle leggi del paese, consegua da chi lo abbia danneggiato conveniente indennizzo.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
