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[1]Art. XXIV.

[2]In attesa della conclusione d'una convenzione consolare, le due Alte Parti contraenti pattuiscono che i Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti Consolari, dei due paesi godano rispettivamente degli stessi diritti, privilegi ed immunita' che furono concessi, o si concedessero ai Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti Consolari della nazione piu' favorita.

[3]Gli archivi e carte ufficiali dei funzionari consolari saranno rispettati come inviolabili e' per nessun Motivo potranno le autorita' del paese sequestrarli o prenderne conoscenza.

Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-08-31;543~art24 · fonte del testo

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