Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Art. XXIV.
[2]In attesa della conclusione d'una convenzione consolare, le due Alte Parti contraenti pattuiscono che i Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti Consolari, dei due paesi godano rispettivamente degli stessi diritti, privilegi ed immunita' che furono concessi, o si concedessero ai Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti Consolari della nazione piu' favorita.
[3]Gli archivi e carte ufficiali dei funzionari consolari saranno rispettati come inviolabili e' per nessun Motivo potranno le autorita' del paese sequestrarli o prenderne conoscenza.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
