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[1]Art. XXIII.
[2]I cittadini messicani godranno nelle colonie e possedimenti italiani gli stessi diritti, privilegi, liberta' di commercio e di navigazione che i sudditi o cittadini della Nazione piu' favorita, e reciprocamente gli abitanti delle colonie e possedimenti italiani godranno in tutta la loro estensione degli stessi diritti, privilegi e della stessa liberta' di commercio e navigazione che con questo trattato si concedono negli Stati Uniti Messicani ai cittadini italiani, al loro commercio ed alla loro navigazione.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
