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[1]Art. XXII.

[2]I vapori incaricati d'un servizio postale ed appartenenti allo Stato, od a Compagnie sovvenzionate da uno dei due Stati, godranno nei porti dell'altro delle speciali facilitazioni inerenti al servizio pubblico al quale sono destinati, come pure di tutti i privilegi, immunita' e favori concessi ai postali delle nazioni piu' favorite.

[3]Eccettuato il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle due Parti non potranno essere nazionalizzate nell'altra, senza una dichiarazione di dismissione di bandiera rilasciata dalla autorita' dello Stato dal quale esse dipendono.

Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-08-31;543~art22 · fonte del testo

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