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[1]Art. XXI.
[2]Le navi da guerra di ciascuna delle due Potenze potranno entrare, rimanere, riparare le loro avarie in quei porti dell'altra il cui accesso sia permesso alle navi della nazione piu' favorita, e vi saranno sottoposte agli stessi regolamenti, come pure godranno degli stessi onori, vantaggi, privilegi ed esenzioni che fossero concessi a quest'ultima.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
