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[1]Art. XX.
[2]Saranno considerate come messicane in Italia e come italiane in Messico le navi che, navigando sotto le rispettive bandiere, siano munite dei loro registri e delle carte di bordo e documenti richiesti dalle leggi di ciascuno dei due Stati per la comprovazione della nazionalita' delle loro navi mercantili.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
