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[1]Art. XX.

[2]Saranno considerate come messicane in Italia e come italiane in Messico le navi che, navigando sotto le rispettive bandiere, siano munite dei loro registri e delle carte di bordo e documenti richiesti dalle leggi di ciascuno dei due Stati per la comprovazione della nazionalita' delle loro navi mercantili.

Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-08-31;543~art20 · fonte del testo

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