Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Art. XVI.

[2]Le disposizioni del presente trattato non sono applicabili alla navigazione delle coste o cabotaggio, il cui regime rimane soggetto alle leggi rispettive degli Stati contraenti.

[3]Cio' nondimeno le navi italiane in Messico e le navi messicane in Italia potranno scaricare parte dei loro carichi nei porti di primo approdo e dirigersi in seguito col resto di detto carico ad altri porti della stessa Nazione, sia per finirvi lo sbarco del carico portatovi, sia per completarvi il carico di ritorno, senza pagare in ogni porto altri ne' piu' alti dritti che quelli pagati in simili casi dalle navi della nazione piu' favorita.

Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-08-31;543~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari