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[1]Art. XVI.
[2]Le disposizioni del presente trattato non sono applicabili alla navigazione delle coste o cabotaggio, il cui regime rimane soggetto alle leggi rispettive degli Stati contraenti.
[3]Cio' nondimeno le navi italiane in Messico e le navi messicane in Italia potranno scaricare parte dei loro carichi nei porti di primo approdo e dirigersi in seguito col resto di detto carico ad altri porti della stessa Nazione, sia per finirvi lo sbarco del carico portatovi, sia per completarvi il carico di ritorno, senza pagare in ogni porto altri ne' piu' alti dritti che quelli pagati in simili casi dalle navi della nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
