Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Art. XV.
[2]I diritti di navigazione, tonnellaggio ed altri che si riscuotono in proporzione alla capacita' delle navi dovranno essere percetti per le navi italiane nei porti degli Stati Uniti Messicani, secondo le carte di bordo di dette navi.
[3]Reciprocamente si agira' rispetto alle navi messicane nei porti di Italia.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
