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[1]Art. XV.

[2]I diritti di navigazione, tonnellaggio ed altri che si riscuotono in proporzione alla capacita' delle navi dovranno essere percetti per le navi italiane nei porti degli Stati Uniti Messicani, secondo le carte di bordo di dette navi.

[3]Reciprocamente si agira' rispetto alle navi messicane nei porti di Italia.

Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-08-31;543~art15 · fonte del testo

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