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[1]Art. XIV.
[2]Le navi italiane che si rechino a porti messicani e le navi messicane che si rechino a porti italiani con carico, od in zavorra, non pagheranno altri ne' piu' alti diritti di tonnellaggio, porto, faro, pilotaggio, quarantena od altri che affettino la chiglia della nave, all'infuori di quelli ai quali fossero obbligati le navi della nazione piu' favorita.
[3]Per quanto concerne il trattamento locale, la collocazione delle navi, il loro caricamento e scaricamento, come le contribuzioni od imposte quali siansi nei porti, darsene, docks, rade, baie, rii e fiumi dei due paesi, e generalmente per tutte le formalita' e disposizioni alle quali possano essere soggette le navi mercantili, i loro equipaggi ed i loro carichi, i privilegi, favori e vantaggi che sono concessi o si concedessero alle navi della Nazione piu' favorita come alle merci importate od esportate da dette navi, saranno egualmente concessi alle navi dell'altro paese ed alle merci importate od esportato da queste navi.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
