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[1]Art. XIII.
[2]Per quanto concerne la polizia dei porti, il caricamento e scaricamento delle navi e la custodia di merci ed effetti, i cittadini delle due Potenze saranno soggetti alle leggi ed ordinanze locali.
[3]Per quello che ha tratto ai porti messicani, si comprendono fra le leggi ed ordinanze predette quelle promulgate o che si promulgassero in avvenire dal Governo federale e le disposizioni delle autorita' locali entro il limite della polizia sanitaria.
[4]Le Parti contraenti convengono di considerare come limite della sovranita' territoriale nella costa messicana la distanza di venti chilometri contati dalla linea della piu' bassa marea.
[5]Rimane pero' convenuto che il Messico non applichera' detto limite di mare territoriale alle navi italiane che nel caso in cui nell'istesso modo esso proceda rispetto alle navi di qualsiasi altra nazione colla quale abbia trattati.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
