Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Art. XII.
[2]Le Parti contraenti convengono di accordare reciprocamente ai loro Inviati, Ministri ed Agenti rispettivi gli stessi privilegi, favori e franchigie, delle quali godono o godessero in avvenire gli Inviati, Ministri ed Agenti pubblici della nazione piu' favorita.
[3]Resta inoltre convenuto tra le Parti contraenti che i loro rispettivi Governi, eccettuati i casi nei quali vi fosse colpa o mancanza di vigilanza da parte dell'autorita' del paese, o dei suoi Agenti, non si faranno reciprocamente responsabili dei danni, vessazioni od esazioni che i cittadini dell'una soffrissero nel territorio dell'altra da parte degli insorti in tempo di insurrezione o guerra civile, o da tribu' od orde selvaggie sottratte all'obbedienza del Governo.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
