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[1]Art. XI.

[2]Se disgraziatamente venisse interrotta la pace tra i due Stati, resta convenuto, all'oggetto di diminuire i mali della guerra, che i cittadini dell'uno residenti nelle citta' porti o territori dell'altro, e che vi esercitino il commercio o qualsiasi altra professione, potranno rimanere nella loro residenza e continuarvi i loro affari, purche' non violino in verun modo le leggi del paese. Nel caso che la loro condotta facesse loro perdere questo privilegio e quando i Governi rispettivi giudicassero necessario farli sortire dai loro territori, sara' loro concesso un termine sufficiente affinche' possano regolare i propri interessi.

[3]In verun caso di guerra o di collisione tra le due Nazioni, i beni e le proprieta' di qualsiasi specie appartenenti a persone che di queste Nazioni facciano parte rispettivamente non potranno essere sottoposti ad incameramento, o sequestro alcuno, o ad altri oneri ed imposte di cui non siano passibili i nazionali. Egualmente, durante la interruzione della pace, le somme dovute da particolari, come pure i titoli di credito pubblico e le azioni bancarie od altre, non potranno essere sequestrati o confiscati a pregiudizio dei rispettivi cittadini e a beneficio del paese dove questi si trovino.

Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-08-31;543~art11 · fonte del testo

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