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[1]Art. X.
[2]I cittadini di ognuna delle Parti contraenti godranno rispettivavamente nel territorio dell'altra completa liberta' di coscienza e potranno esercitare il loro proprio culto nel modo concesso dalla costituzione e dalle leggi del paese.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
