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[1]Cessera' ogni effetto della presente legge per ciascuno dei detti stati di previsione alla promulgazione della relativa legge di approvazione.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 30 marzo 1893.

[4]UMBERTO.

[5]Grimaldi.

[6]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.

Testo in vigore dal 30 marzo 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-03-30;163~art4 · fonte del testo

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