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[1]Cessera' ogni effetto della presente legge per ciascuno dei detti stati di previsione alla promulgazione della relativa legge di approvazione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 marzo 1893.
[4]UMBERTO.
[5]Grimaldi.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 30 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
