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Nulla sara' innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei servizi pubblici e dei relativi personali, riferentisi al suindicato stato di previsione della spesa, nonche' nei modi di pagamento delle pensioni, e negli stipendi ed assegnamenti approvati pel Ministero del Tesoro e Amministrazioni dipendenti con la legge del bilancio di previsione 1891-92 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.
Testo in vigore dal 30 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
