Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1893 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Pei prelevamenti dai fondi di riserva il Ministero potra' anche eccedere la quota proporzionale al tempo stabilito dall'articolo precedente per l'esercizio provvisorio del bilancio, giustificandone l'assoluta necessita' con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.
Testo in vigore dal 30 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
