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E' data facolta' al Governo del Re di esercitare provvisoriamente, fino a tutto maggio 1893, lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa concernente il Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93; e quindi e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie del predetto Ministero che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nel di' 28 novembre 1892, secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione.
Testo in vigore dal 30 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
