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E' data facolta' al Governo del Re di esercitare provvisoriamente, fino a tutto maggio 1893, lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa concernente il Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93; e quindi e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie del predetto Ministero che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nel di' 28 novembre 1892, secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione.

Testo in vigore dal 30 marzo 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-03-30;163~art1 · fonte del testo

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