Art. 24
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[1]Nei casi di guerra, se per sventura si verificasse fra gli Stati contraenti, i cittadini dell'uno stabiliti nel territorio dell'altro potranno continuare a risiedervi, e continuare nelle loro occupazioni o commercio senza veruno ostacolo, purche' vivano pacificamente e non demeritino di simile favore con atti contrarii agli interessi del Paese ove risiedono, e conformemente al giudizio delle supreme Autorita' rispettive. I loro beni ed effetti, di qualsiasi genere e condizione, non andranno soggetti a cattura o sequestro, ne' ad altre imposte o contribuzioni che quelle stabilite per i nazionali del Paese.
[2]Similmente i loro crediti, in debiti particolari od in fondi pubblici od in azioni di Compagnie, non potranno essere sequestrati, trattenuti, ne' confiscati.
Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025
