Art. 23
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I bastimenti mercantili dell'uno o dell'altro Stato contraente, che fossero entrati in un porto prima che fosse assediato, bloccato od occupato da uno dei belligeranti, potranno uscirne liberamente col loro carico; e se questi stessi bastimenti avessero stanziato e si trovassero nel porto quando fosse occupato, non potranno sotto alcun pretesto essere catturati, ma dovranno, tanto i bastimenti quanto le merci, essere consegnati ai rispettivi proprietari.
Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025
